Art. 4.
(Abrogazioni).

      1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, sono abrogati.
      2. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
      3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.